DECISIONE
DEL TRIBUNALE DI TRAPANI IN MERITO AI PRESUNTI DIRITTI D' IMMAGINE IN ESCLUSIVA
DELLA PROCESSIONE DEI MISTERI
16 Aprile 2003
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TRIBUNALE
DI TRAPANI Il
Giudice designato dott. Michele De Maria, Letto
il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da TELESCIROCCO
S.p.A.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Matteo Gandolfo. RICORRENTE
Contro
TELESUD
3 S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Mariela Anzalone. RESISTENTE
All’esito dell’udienza di
comparizione delle parti e della sommaria istruzione espletata, ha pronunciato la seguente ORDINANZA
Il ricorso in epigrafe ha ad
oggetto la tutela in via d’urgenza richiesta da Telescirocco S.p.A.
per inibire atti di concorrenza sleale da parte di altra
emittente contro il diritto di esclusiva acquistato dalla
ricorrente per la copertura audiovisiva
della manifestazione denominata Processione dei Misteri. Documenta la ricorrente di
aver stipulato con la Unione Maestranze di Trapani con un contratto
datato 31/03/2003 registrato in data 02/04/2003 per la cessione in via
esclusiva dietro
corrispettivo dei diritti audiovisivi sull’intera manifestazione. La replica dell’emittente
concorrente Tele Sud 3 è che non è astrattamente configurabile una
proprietà intellettuale dei diritti legati all’evento Processione dei
Misteri, rispetto al quale l’Unione Maestranze, al dì là
dell’indiscutibile merito di assicurare ogni anno l’organizzazione
dell’evento non godrebbe di alcuna privativa di natura morale e
commerciale. Ciò posto si rileva anzitutto
che correttamente le parti inquadrano l’odierna controversia nella
cornice legale del diritto d’autore. Si intende per diritto
d’autore la garanzia che l’ordinamento riconosce al creatore di
un’opera dell’ingegno, vale a dire di ogni realizzazione di
carattere originale in campo scientifico letterario o artistico, di
essere riconosciuto universalmente come autore dell’opera di trarre da
essa anche un’utilità economica (art. 2575 e ssg. c.c.). E’
noto nella società moderna il concetto di diritto d’autore ha subito
un processo di volgarizzazione in guisa da ricomprendere oltre che
manifestazioni dello spirito creativo in campo intellettuale ogni
altro fenomeno di pubblica risonanza altamente culturale, che, per i
contenuti ideali o artistici originali, presenti un interesse pubblico e
si presti ad una possibilità di speculazione di natura commerciale. Una delle più frequenti
modalità di sfruttamento in campo economico del diritto d’autore si
traduce nell’alienazione dei c.d. diritti di esclusiva che
attribuiscono ad un soggetto terzo, normalmente dotato di tecnologie
adeguate allo scopo, di assicurare la massima divulgazione
all’opera dell’ingegno per pubblicarla ad una platea indeterminata. La prassi commerciale conosce
la figura della cessione in esclusiva dei diritti televisivi di un
determinato evento di pubblico interesse, il che comporta
che soltanto il soggetto cessionario del diritto è autorizzato a
trasmettere integralmente la manifestazione salvo a garantire alle altre
emittenti più limitati spazi divulgativi a garanzia del generale
diritto di informazione. Ora la questione che si pone
preliminarmente nel caso che si occupa è se sia configurabile un
diritto d’autore, nel senso sopra precisato, a proposito della
Processione dei Misteri e se lo stesso possa essere a ragion vantato
dall’Unione Maestranze per costituire oggetto, da parte di essa, di
atti di disposizione patrimoniale. La processione del Venerdì
Santo è l’evento per …… tradizione storico-religiosa della città
di Trapani, che affonda le sue radici in una plurisecolare devozione
popolare. I gruppi sacri, gruppi
statuari di pregiata fattura artigianale risalenti al secolo XVII, che
riproducono i passi salienti della via crucis, sono portati a spalla per
le strade cittadine, accompagnati dai mesti timbri sonori delle bande
musicali. Essi sono preceduti da lunghe
processioni di comparse talora in costume, sono ornati da capolavori
dell’artigianato- orafo trapanese, nonché addobbati da fiori pregiati
e da luminarie ricchissime. L’indubbio valore artistico
e spettacolare della
manifestazione è condito dal proverbiale passo cadenzato dei portatori
(annacate, scinnute) e da una suggestiva cornice coreografica, che
conferiscono alla Processione dei Misteri di Trapani un effetto scenico
dal forte impatto drammatico, facendone un evento unico nel genere, per
questo soggetto a molteplici, non sempre felici, tentativi di
imitazione. Ciò detto, il postulato
proveniente dall’Unione Maestranze Trapanesi proposto della proprietà
intellettuale sulla processione dei Misteri offre non pochi margini di
dubbio. Anzitutto è discutibile la
premessa storica della proprietà in capo all’Unione Maestranze dei
gruppi sacri. Le cronache cittadine
tramandano di una annosa disputa tra la confraternita di san Michele –
ente di diritto ecclesiastico – e l’Unione Maestranze –
associazione di diritto privato che raggruppa le maestranze artigiane e
professionali locali alle quali sono intitolati i singoli gruppi –
relativamente alla proprietà dei gruppi statuari. Certamente non è questa la
sede per esaminare ex professo la vertenza. Certo è tuttavia che la
questione non può liquidarsi con quanto unilateralmente dichiarato in
sede sommaria dal presidente dell’Unione Maestranze Trapanesi, arch.
D’Aleo, il quale ha perentoriamente rivendicato all’Unione
la proprietà dei gruppi. Il che alimenta
l’interrogativo sopra enunciato se si considera
che la paternità intellettuale della manifestazione rivendicata
dall’Unione Maestranze è inscindibilmente connessa alla titolarità
dei gruppi, che della manifestazione costituiscono il nucleo essenziale. L’impostazione alternativa
che sembra tuttavia leggersi tra le righe è che il diritto preteso
dall’Unione Maestranze abbia ad oggetto il “prodotto”
complessivamente confezionato grazie all’apporto organizzativo dei
membri dell’Unione, i quali notoriamente assicurano il coordinamento e
la riuscita di tutte le fasi della manifestazione. A tacere dell’atto
ricognitivo del 23/11/98 in notar Di Vita – acquisito agli atti del
giudizio – che compendia pur sempre una volontà unilaterale espressa
dalla sola Unione Maestranze, le cronache cittadine ed i testi di storia
civica riferiscono di una successione di enti ed associazioni che si
sono alternati nell’organizzazione della processione ( confraternita
di S.Michele, Ente del Turismo), onde solo negli ultimi anni l’Unione
delle Maestranze sembra abbia assunto il ruolo di unica artefice di ogni
fase organizzativa. Peraltro, il carattere
secolare della tradizione dei Misteri ben potrebbe indurre delle
perplessità a proposito della sopravvivenza di un diritto patrimoniale
d’autore il quale è, di norma, un diritto suscettibile di esaurimento
nel volgere di un terminato arco di tempo. Nondimeno, ciò che a parere
dello scrivente configura il quid ostativo alla prospettata paternità
della manifestazione risiede nel carattere eminentemente pubblico della
processione che, in quanto permette a quisque de populo di assistere
alla manifestazione da ogni angolo di strada, così non può impedire ai
mezzi di comunicazione di farsene cassa di risonanza verso una platea più
vasta. Si intende dire che la
circostanza che la manifestazione sia gratuitamente accessibile nella
sua integralità ad ogni cittadino, rende ipso facto non comprimibile il
diritto di informazione del mezzo televisivo che, per sua natura,
costituisce un strumento di comunicazione a distanza dell’evento
medesimo. Al pari di altri eventi di
particolare rilevanza sociale – v. in proposito quanto affermato dal
Tribunale di Milano in data 9/11/92, in Giur.It. 1993,I,2,747 a
proposito del Palio di Siena – la processione dei Misteri rappresenta
nel comune sentire della popolazione un patrimonio inalienabile della
comunità che la esprime e non può essere oggetto di privativa in capo
ad enti o associazioni private, le quali, nell’arrogarsi diritti di
sfruttamento esclusivo, potrebbero in futuro farsi portatrici di
interessi confliggenti con quelli generali della collettività. Il ricorso va per l’effetto
rigettato. Va del pari rigettata la
richiesta riconvenzionale articolata da Tele Sud 3 per la cessazione di
atti di concorrenza sleale posti in essere dalla ricorrente in merito
alla riferita pubblicità dell’esclusiva dell’evento, non essendo
transitata nel presente procedimento alcuna prova anche di natura
indiziaria dimostrativa in tal senso. P.Q.M. RIGETTA Il ricorso per inibitoria
proposto da Telescirocco S.p.A. nei confronti di Tele Sud 3 S.r.l.,
nonché la richiesta riconvenzionale da quest’ultima avanzata. Compensa tra le parti le spese
del procedimento. Trapani 16 aprile 2003 IL
GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Michele De Maria)
IL CANCELLIERE – B3
(Stefano Burgarella) TRIBUNALE
DI TRAPANI
Depositato in Cancelleria
Oggi 16 Aprile 2003
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