SENTENZA
DEFINITIVA SULLA CAUSA
CONFRATERNITA DI SAN MICHELE ARCANGELO - UNIONE MAESTRANZE
Reggio Calabria - 1989
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Curia Metropolitana
Reggio
Calabria Tribunale
Ecclesiastico Diocesano Drepanem
Jurium. Confraternita S. Michele - Unione Maestranze 1989 L’ANNO DEL SIGNORE 1989, il giorno 10 del mese di
aprile, essendo Sommo Pontefice
S/S GIOVANNI PAOLO II, felicemente regnante, nella causa jurium tra
la Confraternita di S. Michele Arcangelo in Trapani, attrice,
rappresentata e difesa dall’Avv.
Mario Serraino e l’Unione delle Maestranze, convenuta,
rappresentata dall’Avv. Alberto La Grutta e difesa dall’Avvocato Prof. Salvatore Berlingò, con l’intervento in causa
del Rev. Prof. Pietro Lazzaro,
promotore di Giustizia, i
sottoscritti Giudici:
-
Sac. Andrea
CASSONE,
preside, Istruttore, ponente; - Sac. Luigi
BLEFARI, congiudice;
- Can. Raffaele
FACCIOLO
congiudice, hanno emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA di II
grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnatura
Apostolica Con proprio decreto del 29/11/1987, il Supremo Tribunale
della prorogava la competenza di questo Tribunale Metropolitano per la
trattazione “in sede appellationis” della presente causa. Avuti gli atti da parte del Tribunale Diocesano
di Mazara del Vallo a metà marzo 1988, l’Ordinario Diocesano
costituiva il Tribunale collegiale
(Atti, pg 129). La
contestazione della lite ebbe luogo nella sessione del 29/04/1988. La
parte attrice fu presente nella persona del procuratore difensore, Avv.
Serraino; la parte convenuta fu presente nella persona del Presidente
dell’Unione, Mario Canino e del procuratore speciale, Avv. La Grutta. Questi, il 16/05/1988,
designava quale difensore di fiducia il Prof. Avv. Salvatore Berlingò,
in esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale nell’udienza del
29/04/1988. Vista
l’istanza
del difensore della parte convenuta; valutate le motivazioni addotte;
essendosi nel frattempo perfezionate
le costituzioni delle parti, il 22/10/1988 si procedette alla
rinnovazione della contestazione della lite ed alla riformulazione del
dubbio, che restava definitivamente fissato nei seguenti termini: “Se debba essere confermata o
riformata in tutto o in parte la sentenza di primo grado”. Espletata l’istruttoria,
gli atti furono resi pubblici con decreto del 14/11/1988. La conclusione
in causa è del 06/12/1988. Al
dibattito prendono parte il promotore di
giustizia e i difensori costituiti. Il Collegio, modificato
nella sua originaria composizione con
decreto dell’Ordinario del 27/01/1989, a motivo della rinunzia di un
congiudice, pronunzia ora la seguente SENTENZA, che conferma
quella di primo grado, per le motivazioni che saranno esposte in punto
di diritto e in punto di fatto.
In
diritto Come in ogni ordinamento
giuridico, anche il Codice di Diritto Canonico in ordine prioritario
individua il soggetto ed il destinatario del diritto, che non può
essere che l’uomo. Questo perché ogni fenomeno giuridico di natura
sua è destinato ad ancorarsi nell’esperienza umana. Nell’ordinamento
canonico, il fondamento della titolarità dei diritti e dei doveri si
trova nel dono di comunione in Cristo, accordato all’uomo mediante il
Battesimo (can.96). Si tratta innanzitutto
della persona individuale, chiamata dal diritto “persona fisica”. Come completa
esplicitazione della più generale esigenza di tutela dei diritti del
fedele, nel can. 221,§ 1, si configurano due distinti diritti: quello
di agire in giudizio, cioè di adire il giudice ecclesiastico, per
vedere accertare o tutelare le proprie ragioni e quello della difesa. La
loro titolarità si fonda su di una generale capacità soggettiva,
quella di poter “essere parti” in qualsiasi processo. Nel rapporto processuale
entrano necessariamente, e in primo luogo, due parti, una delle quali
intende far valere il suo diritto davanti al giudice (attore) di fronte
all’altra, contro cui rivolge l’azione (convenuto). Il can. 1476 del nuovo
Codice recita: “Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può
agire in giudizio; la parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve
rispondere”. Dunque, benché nella
Chiesa l’uomo diventi persona, cioè soggetto di diritto, solo col
Battesimo, per quanto attiene invece alla capacità di “essere
parte” ed alla conseguente “capacità di agire in giudizio”, il
Codice stabilisce che anche coloro i quali non sono “personae in
Ecclesia” (can. 96) e tuttavia sono soggetti di diritto in quanto
uomini-persone fisiche, possono essere parti in un processo e far valere
in esso tale loro qualità, sussistendone le condizioni. Ed in vero:“Generaliter subiecta quae tamen partes in processu constitunt,
pluribus egent condicionibus … Condiciones quibus pollere debent
subiecta in processu, praeter generalem capacitatem jridicam, ad
sequentes reducuntur: - capacitates partis, sc. Capacitas iurium
processualium ut partes valeant esse subiecta iuris in processu;
-legitimatio ad causam, sc. ut partibus agnoscatur facultas certum jus
defendendi in processu; -
-
legitimatio ad processum, sc. ut partes jura et actiones
sibi competentes valeant exercere; - jus postulandi, sc. ut
partes actus processuales personaliter ponere valeant. Tantum illi qui omnibus enumeratis concicionibus praediti sunt, possunt
processui participare eumque gerere. Codices canonici de
expositis condicionibus sequentibus rationibus agunt … Legitimatio
ad causam et legitimatio ad processum dicuntur facultas agendi et
respondendi in judicio … Quamvis prior ratio dicendi potius
legitimationem ad causam insinuat et altera potius legitimationem ad
processum, canonistae, more romano, easdem promiscue adhibuerunt …
Quare in singulis casibus sedulo inquirendum est de quanam ex duabus
legitimationibus lex loquatur; longe enim differunt inter se …” (Franciscus
Roberti, De processibus, vol. I,
pg 509 s). 6 “Legitimatio
ad causam est facultas certam actionem proponendi vel eidem respondendi;
seu est qualitas certae personae agnita ut ipsa valeat determinatam
actionem proponere vel ut coram ipsa proponatur. Differunt legitimatio
ad causam et legitimatio ad processum. Legitimatio ad
processum est capacitas mere personalis litigantium ad agendum processum,
eadem omnio pro actore et reo. Legitimatio
ad causam est habilitas alicuius personae ad certam causam; est
conditio actionis, quae competit titulari juris aut tertio qui tueri
potest ius alienum; potest esse diversa pro actore et reo. Legitimatio ad processum est presuppositum processus, quod requiritur ad
validitatem singulorum actuum processualium. Legitimatio ad causam est
presuppositum litis, quod sufficit ut existat tempore decisionis … … Jus canonicum nullam nullitate insanabili declarat sententiam latam
inter partes quarum altera saltem non habet personam standi in judicio
(can. 1892, 2°). Quesitum autem
est an his verbis sive legitimatio ad processum sive legitimatio ad
causam intelligenda sit ut in utroque casu sententia nulla habeatur. Pontificia Commissio autem declaravit inhabilitatem coniugis ad
accusandum matrimonium de
qua in can. 1971, §1, 1° non secum ferre nullitatem
insanabilem sententiae. Quare nullitas ob defectum personae
standi in judicio (can. 1892, § 2) videturcoartanda
ad difectum legitimationis ad processum” (a.c.,o.c.,pgg 588-592, n°250). Le considerazioni e
precisazioni dell’illustre Autore, ex integro sin qui riferite, sono
pienamente da condividere, ove si eccettui l’ultima conclusione. Non
può, invero, dedursi dal Responso richiamato una delimitazione della
“persona standi in judicio” alla sola ipotesi della “legitimatio
ad processum”. La “inhabilitas ad accusandum matrimonium”, oggetto
del responso, non è infatti riconducibile ad un difetto di
“legitimatio ad causam”, ma ad una vera restrizione disciplinare (un
semplice divieto di esercizio) della capacità processuale, inadatta ad
intaccarla nella sostanza (SSR Dec., vol. XXIX, pg 517). Anche dopo il
Responso,quindi, la “legitimatio ad causam” al pari della
“legitimatio ad processum” integra un elemento essenziale della
“persona standi judicio”. “Secunda causa insanabilis nullitatis sententiae habetur si hae lata est
inter partes, quarum altera saltem non habet personam sandi in judicio.
Verba: non habere personam ( seu jus) standi in judicio, significare
possunt aut solum defectus gegitimationis, ut aiunt, activae, seu
privationem juris ad agendum in judicio uti pars actrix, aut omnimodum
defectum iuris per se standi in judicio ne ut pars conventa quidem”
(SRR Dec. Vol. XLI, pg 504, c. Wynen). Invero, quel che nella
sentenza rotale c. Wynen viene individuato come “legitimatio activa”
corrisponde, nella terminologia del Roberti alla “legitimatio ad
processum”, mentre la “legitimatio”, per così dire, attiva e
passiva, corrisponde a quella situazione che il Roberti aveva
individuato come “legitimatio ad causam”. 7- Quanto sin qui
affermato sulla necessaria integrazione della “persona standi in
judicio” con la “legitimatio ad causam” dei soggetti di diritto
uomini (persone fisiche) a maggior ragione vale nella ipotesi delle
persone giuridiche. Distinte dalle persone
fisiche, si danno nella Chiesa persone ed enti giuridici, soggetti
capaci di diritti e di doveri, ai quali spetta una vera personalità
giuridica: “Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche ci sono anche le
persone giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e di
diritti che corrispondono alla loro natura” (can. 113, § 2).
L’elemento formale è il riconoscimento da parte della pubblica
autorità che, ope legis, o con un particolare
decreto, conferisce alla corporazione o alla fondazione la
personalitrà giuridica, a seguito della quale l’ente diviene soggetto
di diritto e di obblighi, con capacità di agire come tale. Requisito per
l’acquisto della personalità è l’approvazione degli statuti da
parte dell’autorità ecclesiastica competente:” Nessuna associazione
privata di fedeli può acquistare personalità giuridica se i suoi
statuti non sono stati approvati dall’autorità ecclesiastica
competente, di cui al can. 312, § 2 ; tuttavia l’approvazione degli
statuti non cambia la natura privata dell’associazione”. Anzi tale approvazione,
non è, di per sé, sufficiente a creare una persona giuridica. Infatti
senza l’atto costitutivo formale dell’autorità ecclesiastica
competente, si ha una semplice entità o associazione di fatto (can.
322, §1). 8- Gli enti non
personificati sono quelli che, sorti per iniziativa dei fedeli, anche se
lodati o raccomandati dall’autorità ecclesiastica, non sono da questa
costituiti in persona giuridica. Tali enti si riferiscono
particolarmente al campo delle associazioni private: “I fedeli hanno
il diritto di costituire associazioni mediante un accordo privato tra
loro …, tali associazioni, anche se lodate e raccomandate
dall’autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private…”
(can.299). Esse, come tali, non
possono essere nel diritto canonico soggetti di obblighi e di diritti:
“Un’associazione privata non costituita in persona giuridica, come
tale non può essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i
fedeli associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e
possedere diritti e beni comproprietari e compossessori; sono in grado
di esercitare tali diritti o obblighi mediante un mandatario o
procuratore (can. 310). A conferma di quanto sin qui esposto, si riporta la risposta
che i Padri della Pontificia Commissione per l’interpretazione
autentica del Codice di Diritto canonico il 29/04/1987 hanno dato al
seguente quesito: “D. – Se un gruppo
di fedeli, privo di personalità giuridica, o addirittura del
riconoscimento di cui al can. 299, § 3, abbia la legittimazione attiva
a proporre ricorso gerarchico contro un decreto del proprio vescovo
diocesano”. “R. – Negativamente,
in quanto gruppo; affermativamente in quanto singoli fedeli, sia che
agiscano separatamente che congiuntamente, purchè abbiano subito un
gravame…” (Da “Il regno – Documenti”, n° 608, 01/01/1989). 9- Peraltro, come si è
sopra rilevato, (v. n° 6), ed appare del tutto logico, il difetto di
legittimazione attiva e passiva non ha conseguenze meno gravi del mero
difetto di legittimazione attiva; ove si concluda nel senso che l’ente
di fatto manchi di quest’ultimo tipo di legittimazione, appare quindi
difficile sostenere che esso possa, in quanto tale, risultare investito
della titolarità della prima. Occorre aggiungere,
inoltre, che anche la responsabilità solidale dei singoli fedeli, di
cui alla seconda parte del can. 310 e dell’ultimo Responso, in tanto
potrà essere fatta valere in quanto si tratti di un sodalizio
costituito da fedeli, per il perseguimento dei fini di cui al can. 298,
§ 1 (can. 299 § 1) e che, pur non avendo fruito della “recognitio”
degli statuti di cui al can. 299, § 3, sia stato fatto oggetto di un
qualche apprezzamento da parte dell’autorità ecclesiastica (can. 298,
§ 2). Ove tutti o qualcuno di
tali presupposti difettino, non v’è luogo per l’individuazione di
un centro di imputazione cui riferire alcun tipo di legittimazione
attiva e/o passiva dinanzi ai Tribunali Ecclesiastici.
In
fatto 10 – A) E’ lo stesso Avv. Mario Serraino a riconoscere che l’UNIONE
DELLE MAESTRANZE manca della personalità giuridica. Lo ha espressamente
ammesso in occasione della prima contestazione della lite, chiedendo che
“alla parte convenuta, non avendo questa personalità giuridica ed
essendo equiparata ai minori, sia assegnato ex officio un difensore, ove
non lo abbia scelto, il quale possa a norma del can. 1519 anche assumere
le funzioni di tutore” (Atti, pg 133). L’ammissione è ripetuta nelle
“Deduzioni all’istanza presentata A nessuno sfugge l’importanza,
nell’economia del processo, di questa ammissione, perché viene da
parte avversa
e quindi non sospetta. B)
Non è dimostrato che nei confronti dell’Unione siano state adempiute le formalità essenziali previste per
il conferimento della personalità giuridica. Infatti manca il decreto
formale di erezione da parte del Vescovo competente e manca pure
l’approvazione previa degli statuti (can. 322). Ed allora resta
dimostrato che l’Unione è una associazione privata di fatto. 11- Ma da parte attrice
si afferma:” Per quanto si attiene alla capacità processuale della
Unione, è da sottolineare che la Congregazione dei Vescovi, il
Consiglio pontificio per i laici e lo stesso Tribunale Supremo della
Segnatura Apostolica … che hanno preso in esame e studiato
attentamente il caso, non hanno escluso la convenuta della
partecipazione per incapacità processuale né ravvisato difetto di
giurisdizione” (Memorie all’atto di Appello, pg 11). Si afferma ancora: “
… ai sensi dei can. 1476, 1480, 1481 e 118… non bisogna confondere
la capacità di avere diritti e doveri con la capacitas
agendi, la quale non si può escludere né può essere negata a
quanti vivono al di fuori dell’ordinamento ecclesiastico, siano essi
cattolici ed infedeli, non battezzati o scomunicati” (Atti, pg 164).
Si controdeduce: a)
Non ci sono prove che gli organi qualificati, di cui parla
l’Avv. Serraino, si siano espressi nel merito dei proposti motivi
d’appello. Se la Segnatura Apostolica ha concesso a questo Tribunale
la proroga di competenza per trattare in appello la causa si ha anzi un
indizio in senso contrario, perché il Giudice d’appello può
riformare, ma può anche confermare la sentenza di primo grado. b) Come già ricordato
nella parte normativa, della nozione di legittimazione processuale si
sono prevalentemente, se non esclusivamente, occupate giurisprudenza e
dottrina canonistiche a proposito della (in) habilitas ad accusandum
matrimonium, normata dal can. 1971 del vecchio Codice. Tale problematica
risulta ormai superata dalle disposizioni del nuovo Codice, che ha
eliminato ogni limite all’esercizio dell’azione in materia, in capo
ai coniugi, i quali rimangono, però, gli unici legittimati a
proporla, ove si eccettuino le ipotesi che riguardano
l’intervento del Promotore di giustizia (can. 1674). I precedenti interpretativi e
giurisdizionali relativi a detta problematica hanno contribuito a
chiarire che le limitazioni del vecchio
Codice, fissate a proposito dello jus accusandi matrimonium, non
attingevano né la capacità, né la
legittimazione processuale in senso proprio, ma erano restrizioni
di natura disciplinare; tanto è vero che la Commissione interprete –
lo abbiamo ricordato- chiarì che la conseguente inhabilitas non
comportava un difetto della “persona standi in judicio”.
Nella citata sentenza rotale c. Wynen già si distingueva tra l’inhabilitas
( o “legittimazione attiva”), vale a dire una legittimazione in
senso improprio e la vera e propria legittimazione alla causa, che è
sempre tanto attiva quanto passiva e che “per se” attinge la
“persona standi in judicio”. Rimane quindi fissato che la “persona
standi in judicio” ricomprende non solo la capacità processuale ( o
“legitimatio ad processum”) – spettante a tutti gli uomini e a
tutte le realtà sociali in qualche modo personificate – ma anche la
legittimazione processuale (o “legitimatio ad causam”) che si
determina, volta per volta, in relazione al merito della causa in
concreto introdotta. c) Il riferimento ai cann. 118, 1480, 1481 in connessione col can.
1476 è fuori luogo: il can 1476 riguarda, infatti, direttamente e
chiaramente solo le persone fisiche (battezzate o non battezzate). Se è
vero poi che in forza del can.1476 può essere riconosciuta a tutti
“la capacità di essere parti”, non ne segue che questo principio
valga ad assicurare la “legitimatio ad causam” a tutti gli enti, in
specie a quelli non personificati, in
ogni possibile giudizio. Vale
ribadire, infatti, per quanto già osservato in diritto, che gli enti,
in quanto tali, possono avere riconosciuta la titolarità di un
qualsiasi diritto e l’idoneità a rispondere di qualsiasi interesse
canonicamente rilevante solo ove dotati di personalità giuridica
canonica (can. 114; Responso del 29/04/1987, citato). L’Unione delle
Maestranze non è dotata di personalità giuridica canonica. L’Unione
delle Maestranze è una mera entità di fatto e, come tale, può essere
parte in qualsiasi processo, anche canonico (can. 221, § 1); non per
questo può essere però considerata legittimata a rispondere del merito
delle controversie (di tutte le controversie) che si dibattono dinanzi
ai Tribunali Ecclesiastici. Le
circostanze incontrastate: a)
che essa non sia stata istituita in sede canonica per il
perseguimento di fini propriamente spirituali; b)
che non sia stata direttamente costituita da fedeli, ma risulti
formata da altre associazioni; c)
che non consti essere mai stata neppure lodata e raccomandata
dall’Autorità Ecclesiastica, fanno ritenere,
peraltro, che il Tribunale di prime cure abbia bene deciso nel
considerarla priva di legittimazione passiva nel presente giudizio. 13- Per quanto concerne
il capo della sentenza di primo grado
relativo alle spese, definito contraddittorio dall’appellante
(Atti, pg 65), esso, invece, si giustifica con riguardo a quella fase di
giudizio, considerata la novità della questione processuale. Analoga
pronunzia non si giustificherebbe, invece, in sede di appello, una volta
che la parte appellante è stata ormai posta in condizione dalla stessa
sentenza appellata, di valutare gli esatti termini della questione. Tutto questo considerato
in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti, invocato il nome del Signore, DICHIARIAMO e definitivamente SENTENZIAMO: 1)
Venga confermata in tutto la sentenza di primo grado. 2) Le spese di giudizio del presente grado di appello, determinate
nella misura di £ 700.000 (settecentomila), restino accollate alla
parte attrice soccombente. Così pronunziamo, dando
mandato perché questa nostra sentenza venga notificata, secondo le
norme del Diritto, alle persone interessate. Dato a Reggio Calabria,
giorno, mese ed anno come sopra. Andrea CASSONE,
presidente, istruttore e ponente Luigi BLEFARI,
congiudice Raffaele FACCIOLO,
congiudice Dalla Cancelleria del
Tribunale Reggio Calabria, 05
maggio 1989 Il Cancelliere Sac. Giovanni LAGANA’ Concordat cum originali Rhegil Julli die 13 Mag.
1989 CANCELLARIUS (illegibile) |
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